Il Consiglio dei Ministri il 03 dicembre 2013, nel decreto legge “Terra dei fuochi” ha introdotto il reato di combustione illecita dei rifiuti, anche se la combustione riguarda rifiuti vegetali proveniente da aree verdi, con pesanti sanzioni penali a carico dei colpevoli di roghi di rifiuti con danni all’ambiente e alla salute umana.
Le pene previste per il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti (articolo 256 bis dlgs 152/2006) sono le seguenti:
- Reclusione da 2 a 5 anni per chi appicca il fuoco o rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato in aree non autorizzate, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- Reclusione da 3 a 6 anni se viene appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi;
- Stesse pene per chi abbandona o deposita rifiuti in funzione del successivo abbruciamento;
- Aumento di un terzo della pena se i delitti sono commessi nell’ambito di attività di impresa o attività organizzata;
- Pena aumentata se la combustione illecita di rifiuti avviene in territori che al momento della condotta e nei 5 anni precedenti siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza rifiuti;
- Confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato che provi la buona fede e l’utilizzo a sua insaputa del bene;
- Confisca dell’area su cui e commesso il reato a seguito di sentenza di condanna se di proprietà dell’autore o del compartecipe del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
Se la combustione riguarda rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, si applicano sanzioni dell’art. 255 dlgs 152/06