I datori di lavoro dovranno acquisire il certificato penale degli addetti che hanno contatti diretti e regolari con i minori, in attuazione delle norme europee sulla lotta alla pedofilia. Per i docenti nominati a tempo indeterminato e i docenti con nomina annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), serve il certificato penale del casellario giudiziale. Il possesso del certificato dovrà interessare anche coloro che vorranno iscriversi nelle graduatorie degli aspiranti supplenti e coloro che sono già iscritti, anche per supplenze brevi. Il possesso del certificato potrà essere previsto dai bandi di concorso come requisito di accesso. Anche per gli insegnanti delle scuole private, il datore di lavoro dovrà acquisire il certificato penale del casellario giudiziario, con il consenso dell’interessato. Questo vale sia in caso di assunzione con contratto subordinato, sia con forme di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. Per l’istruttore sportivo che allena i minori impegnati in attività sportive, anche durante il periodo estivo, si dovrà richiedere il certificato. Per gli addetti alla manutenzione dei campi sportivi, invece, non avendo contatto diretto e regolare con i minori, la richiesta del certificato non sarà necessaria. L’obbligo di acquisire il certificato penale vale per allenatori e tutor che agiscono in forza di un contratto di lavoro, indipendentemente dal fatto che si applichino forme di imposizione fiscale agevolata (articoli 67 e 69 del Tuir). L’obbligo invece non scatta per allenatori e altre figure che operano senza compenso. Per il personale di segreteria e amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato, o anche con forme flessibili, non sarà necessario richiedere il certificato, avendo i dipendenti o i collaboratori contatti non diretti e regolari con i minori interessati. Anche nel caso in cui la scuola privata o la società sportiva si avvalga di un professionista esterno, sarà esclusa la richiesta del certificato penale. Per il personale Ata impiegato in scuole pubbliche è necessario distinguere tra dipendenti impiegati in qualità di assistenti tecnico-amministrativi, per i quali non sarà necessario il certificato, dal personale con mansioni di collaboratore scolastico, per cui invece si dovrà richiedere il certificato, essendoci un contatto diretto e regolare con i bambini. (Fonte: Il Sole 24 Ore)