Basta bufale. Basta, insomma, con le “bufale” che da qualche giorno girano per la rete. La norma sull’intestazione temporanea dei veicoli (prevista, lo ricordiamo, da una legge del 2010 e, successivamente, da un regolamento attuativo del 2012) si applica, a partire dal 3 novembre, quando una persona, fisica o giuridica, ha la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, di un autoveicolo (autovettura o autocarro), motoveicolo (motocicli e quadricicli a motore) o rimorchio “leggero (fino a 3,5 tonnellate) intestato a un’altra persona, fisica o giuridica, essenzialmente nei seguenti casi:
– a titolo di comodato gratuito;
– in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale;
– in forza di un contratto di locazione senza conducente.
Altri tre casi possono verificarsi:
– quando una persona ha la disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente incapaci (i minori e gli interdetti);
– quando un erede utilizza un veicolo intestato a un defunto (anche se non si accetta l’eredità);
– quando si acquisisce un veicolo con la formula rent to buy, cioè quando si “acquista” la disponibilità di un veicolo intestato ad altri in cambio di un canone con subentro nella proprietà al termine di un periodo prestabilito.
Nessun obbligo. In ogni altro caso non bisogna fare nulla. Teoricamente nemmeno quando si presta la propria auto a una persona a tempo indeterminato in assenza di un atto formale. E non solo perché, di fatto, in quel caso la norma è difficilmente applicabile (come fa l’amministrazione pubblica a sapere se, e da quando, quel veicolo è nella temporanea disponibilità della persona che lo sta guidando?). Nè, d’altra parte, è obbligatorio, in quei casi, fare un contratto di comodato.
Comodato d’uso gratuito. Va da sé che se si presta la propria auto “sine die” a un’altra persona, soprattutto se non è un familiare, conviene sempre e comunque fare un contratto di comodato d’uso gratuito. Se non altro perché più le cose più sono chiare nei rapporti tra le persone e meglio è. In quel caso, evidentemente, bisognerà comunicare alla Motorizzazione civile, entro 30 giorni dalla firma del “contratto”, le generalità della persona a cui il veicolo è temporaneamente affidato. Al prezzo di 9 euro di “diritti motorizzazione” e 16 euro di imposta di bollo da versare, entrambi, mediante bollettino postale la motorizzazione consegnerà all'”avente causa”, come dice la norma, cioè alla persona a cui l’auto sarà temporaneamente intestata (o, su delega di questi, al proprietario), un tagliando adesivo da applicare alla carta di circolazione su cui saranno riportate, appunto, le generalità del comodatario.
Veicoli aziendali. Per quanto riguarda il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’Azienda.
Come si fa. L’operazione può essere fatta direttamente presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile (c’è da compilare un modulo e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) oppure presso le agenzie di pratiche auto abilitate “Centro servizi motorizzazione”. In quest’ultimo caso, evidentemente, al “costo” amministrativo (9 + 16 euro) bisognerà aggiungere quello del servizio prestato dall’agenzia. Ricordiamo che l’intestazione temporanea è obbligatoria per tutti gli atti stipulati a partire dal 3 novembre e va fatta entro i successivi 30 giorni.