1 – Il pagamento del canone Rai avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica.
2 – Il canone deve pagarlo chiunque abbia un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (in caso contrario va presentata un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con validità per un anno.
3 – Non bisogna fare autocertificazioni prima che arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone Rai.
4 – Mandare la disdetta in tempo utile se l’apparecchio televisivo è stato ceduto a terzi, se non si possiede più alcun apparecchio, se è morto il titolare dell’abbonamento tv.
5 – Per il 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro dai 113,50 del 2015. L’importo sarà indicato in bolletta con una voce distinta.
6 – Il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate già scadute da gennaio a luglio.
7 – Non è più possibile chiedere il suggellamento del televisore.
8 – Il limite di reddito per il diritto all’esenzione dal pagamento del canone Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato elevato a 8.000 euro annui.
9 – Nel caso di una seconda abitazione dove vi è un televisore, non bisogna pagare un secondo abbonamento. Lo stesso accade nel caso si abbiano più televisori.
10 – Nel caso di dubbi o necessità di essere assistiti è possibile rivolgersi all’Unione Nazionale Consumatori.
Fonte: Ondanews – Chiara Di Miele