Sentenza storica della corte d’Appello di Potenza: una single residente in Florida, ma originaria di Genzano di Lucania può adottare
Nel giudizio avente ad oggetto «trascrizione nei registri di stato civile di sentenza straniera di adozione» rifiutata dal Comune di Genzano di Lucania, che, «in mancanza di matrimonio e tenendo conto della singolarità del caso e della complessità della fattispecie», rimandava alla Corte d’Appello di Potenza la richiesta di J. M. B., donna nubile residente in Florida – ma avente cittadinanza italiana/lucana, conseguita «iure sanguinis»-, e di J. R. L., figlio adottato in Florida con sentenza del 2007, i due ricorrenti, rappresentati e difesi dalle avvocate del Foro di Potenza, Ivana Pipponzi e Morena Rapolla, hanno visto riconosciuto il diritto alla trascrizione dell’adozione, formatasi all’estero, nei registri italiani.
«Un’importante sentenza. – ha dichiarato Pipponzi – Trattasi di un unicum in Basilicata e una delle poche in Italia, dove le adozioni sono consentite solo se c’è una coppia sposata o convivente. Ma in base al ragionamento che abbiamo fatto, ripreso in sentenza, è stato superato il limite normativo per il superiore interesse del minore a mantenere la sua famiglia, sebbene monogenitoriale». Notevole, quindi, la portata innovativa della sentenza della Corte d’Appello di Potenza. «Tale portata innovativa sta nel fatto – ha dichiarato Rapolla – che nella sentenza non è stato inquadrato il legame tra la madre adottante e il minore adottato come un’adozione c.d. “in casi particolari” (ipotesi prevista dall’art. 44 della legge n. 184/83, secondo cui i diritti dell’adottato nei confronti della famiglia dell’adottante siano parzialmente rarefatti), bensì è stata riconosciuta anche in Italia l’adozione estera dell’allora minore J.R.L. come piena e legittimante, con la costituzione di un vincolo di parentela anche nei confronti dei familiari dell’adottante. Diversamente operando – ha proseguito Rapolla – l’adottato si sarebbe trovato ad avere un diverso status in due diversi ordinamenti (statunitense e italiano), con ogni evidente riverbero negativo sulla sua identità personale e perciò sull’“interesse del minore” tutelato dai Trattati internazionali».
«La Corte d’Appello – ha sottolineato Pipponzi – ha riconosciuto il diritto alla continuità delle relazioni affettive e al tranquillo godimento dello status di figlio anche nel nostro ordinamento. L’ordine pubblico internazionale è una norma di apertura del nostro ordinamento che va modificandosi con l’evoluzione della società e la crescente tutela dei diritti umani: oggi – ha concluso Pipponzi – non è più accettabile non riconoscere l’adozione da parte di persona single, diversamente operando si commetterebbe una grave violazione dei diritti umani».