Ospitiamo su melandronews.it un contributo del dott. Giuseppe Giannini, cultore del diritto e analista politico, che recensisce il libro del Prof. Avv. Donato Santoro, dal titolo “Le intercettazioni ambientali. Attivazione del trojan, esigenze investigative, tutela della riservatezza in attuazione agli art. 13,14 e 15 della Costituzione”
Il nuovo libro del professore avvocato Donato Santoro affronta una tematica di stretta attualità. Come si evince dal titolo, ci si interroga sulla necessità/opportunità delle intercettazioni nella prevenzione e repressione dei reati. L’esigenza di garantire una giustizia al passo coi tempi si scontra con l’invasività (specie delle moderne tecnologie) di tali strumenti. Il testo è arricchito dalla
L’art. 266 c.p.p. fa un elenco tassativo dei reati per cui è ammessa l’intercettazione: delitti attinenti il traffico di sostanze stupefacenti, armi, usura, manipolazione del mercato, divulgazione di materiale pedopornografico, contraffazione e frodi alimentari…L’art.267 c.p.p. esige due presupposti: i gravi indizi di reato (ma si ritiene sufficiente l’esistenza di un solo indizio) e l’assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini delle intercettazioni (che quindi non possono essere disposte come primo atto di indagine).Le intercettazioni vengono effettuate, a seguito della richiesta del PM, con provvedimento motivato (decreto autorizzativo) dal Gip, e in caso di urgenza, dal P.M. stesso che entro 24 ore deve sottoporre la misura disposta al Gip affinché la convalidi. Ottenuto il provvedimento il PM emana un decreto con cui regola le intercettazioni. All’esecuzione provvede il p.m., ma nella prassi è la polizia giudiziaria, attraverso impianti in dotazione presso la procura della Repubblica. Importante in questa fase è il controllo del giudice, onde evitare abusi da parte della polizia giudiziaria o lesioni del diritto alla riservatezza. Particolare rilevanza hanno le intercettazioni ambientali, riguardanti persone presenti nello stesso ambiente. Gli strumenti adoperati vanno dai microfoni, alle riprese video, alle microspie. Si viene a configurare una vera e propria violazione della privacy, anche se le violazioni del domicilio sono limitate al caso in cui vi è fondato motivo di ritenere che qui si stia svolgendo un’attività
Per le attività di criminalità organizzata vige il c.d. “doppio binario”. Infatti, vista la gravità di questa tipologia di reati, vi è un regime differente: gli indizi devono essere solo sufficienti, e l’assoluta indispensabilità viene derubricata a mera necessità per lo svolgimento delle indagini, anziché per la loro prosecuzione. I tempi di captazione, in questo caso, non sono di quindici giorni prorogabili di altri quindici, ma vengono prorogati a quaranta giorni, prorogabili di venti. Vengono poi affrontate tutte le questioni relative all’intercettazioni domiciliari, al procedimento esecutivo e all’acquisizione dei risultati, con particolare riferimento alla documentazione: alla registrazione e trascrizione, al deposito e alla procedura di stralcio. Emergono tutte le criticità insite in questo delicato procedimento, determinandosi uno sbilanciamento nei ruoli delle parti. L’accusa gode di prerogative maggiori rispetto alla difesa, minando il principio della parità a tutela del contraddittorio. In tutta la trattazione, attraverso un dettagliato percorso, che ci illustra sull’evoluzione della disciplina, si mette in luce come spesso la mancanza di un quadro normativo di riferimento non riesca a tamponare le lacune dei codici e quindi a contemperare le esigenze investigative con quelle della riservatezza.
Nell’epoca attuale, del controllo generalizzato e del tracciamento costante a causa dell’internet delle cose, la profilazione diviene merce pregiata per i big data. Quindi i mezzi tecnologici utilizzati non sono affatto neutrali. In particolare, in ambito investigativo, desta più di qualche dubbio l’uso del trojan horse, l’agente intrusore virus, che attivando a distanza microfono e telecamera, e attingendo per un tempo non definito, a tutti i dati e ai file dei dispositivi informatici, così come alle memorie e alla navigazione, mette in pratica una vera e propria perquisizione. La gravità sta nel fatto che a differenza delle perquisizioni “normali”, che seppur a sorpresa mantengono delle garanzie, quali il decreto motivato e il diritto di farsi assistere da un difensore, qui la procedura è totalmente occulta. Inoltre, mentre il sequestro ordinario apprende solo le cose utili, in questo caso, si acquisiscono senza distinzione tutti i file. In tempi recenti, la politica ha cercato più volte di regolamentare la materia, ma si è trattato di interventi parziali o non approvati, spesso alimentati dalla spinta emotiva e per accontentare l’opinione pubblica. E’ un pò quello che succede anche con il mondo dell’informazione, dove più che la trasparenza e la tutela dei diritti, vengono fuori, da un lato, spinte giustizialistiche e securitarie, dall’altro garantismi di sorta, per non nuocere alla parte amica.
Queste riflessioni sono una costante nel libro dell’avvocato Santoro e nell’abile prefazione del dottor Palamara, il quale sottolinea l’importanza di tale strumento ma anche che esso debba esser maneggiato con cura quando si ha a che fare con i diritti inviolabili della persona. Ed è incredibile che lo Stato per mettere in sicurezza i sistemi informartici si affidi ad aziende private senza certificazione, e senza selezione e controllo del Ministero della Giustizia. Quindi, non sappiamo se i dati una volta trasmessi alle autorità inquirente rimangono poi in rete. Il pericolo, come sottolinea il professore avvocato Santoro, è che ci sia una indiscriminata diffusione di notizie prive di verità processuale. Le spese per le intercettazioni sono la voce più rilevante che lo Stato destina al bilancio delle spese di giustizia: 169 milioni su 193,6 milioni! E bisogna considerare che molte di queste vengono considerate illegittime e inutilizzate in dibattimento in violazione degli artt. 191 e 271 c.p.p. Urge dunque un intervento legislativo chiarificatore che dia credito agli operatori della giustizia, e al contempo sia garanzia dei diritti della persona in uno Stato democratico.
Giuseppe Giannini
Cultore del diritto, analista politico