È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata l’ordinanza n. 15 del 7 aprile 2021, relativa alle attività di contenimento della specie cinghiale, all’addestramento dei cani all’interno delle aree autorizzate, alla raccolta dei tartufi e alla pesca sportiva e ricreativa. Il provvedimento, firmato dal presidente Bardi, sarà valido da oggi 8 aprile fino al 30 aprile. Al fine di provvedere al contenimento della specie cinghiale, necessario per tutelare le produzioni agricole e l’incolumità pubblica legata ai sinistri stradali, sarà consentito il prelievo selettivo di questi animali in forma individuale, nonché con il metodo della girata sull’intero territorio regionale (Parchi Nazionali, Parchi regionali e territorio a caccia programmata), indipendentemente dal colore attribuito alla regione nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria e in coerenza con i piani approvati dagli enti competenti. Per il conferimento dei capi catturati o abbattuti e per il raggiungimento dei centri di lavorazione è permesso agli addetti ai lavori lo spostamento sull’intero territorio lucano. Ed è consentito, previa autorizzazione, il monitoraggio faunistico in forma individuale. In sede di controllo, da parte degli organi di polizia, i soggetti abilitati dovranno esibire l’autorizzazione e il tesserino rilasciato dagli enti competenti.
All’interno delle aree autorizzate, anche se situate in Comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, sarà possibile provvedere all’allenamento e all’addestramento dei cani. È autorizzata sull’intero territorio regionale l’attività di pesca sportiva e ricreativa sia da terra che in acque interne o in mare, nonché la nautica da diporto su mezzi privati. La raccolta dei tartufi è autorizzata, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente a titolo professionale per coloro che sono in possesso del tesserino di raccoglitore, sono in regola con il pagamento della tassa regionale e sono titolari di partita iva o del versamento dell’F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro. Sono consentite le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti, vigneti, la coltivazione dei terreni a uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo, per i trattamenti fitosanitari, l’attività florovivaistica, personale e non commerciale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti, nonché per la gestione e la cura degli animali allevati. Dette attività possono essere svolte anche in un comune diverso di quello di residenza, domicilio o abitazione.
Restano consentite, sull’intero territorio regionale, le attività della silvicoltura e tutte quelle forestali correlate al diretto utilizzo di queste aree.