A seguito dell’articolo pubblicato su Melandro News l’altro giorno (disponibile qui), interviene l’ex sindaco di Pescopagano, Giovanni Carnevale, che intende dare delle risposte all’attuale sindaco Ambrosini.
“Contrariamente a quanto asserisce il Sindaco Ambrosini non è difficile garantire la rappresentanza di genere nella composizione delle liste e nella compagine amministrativa. Basta volerlo. Lo ha voluto la precedente amministrazione, composta da tre donne, di cui un assessore, lo voleva nuovamente oggi, candidando ancora una volta tre donne. Ovvio che diventa difficile, quasi impossibile, nel momento in cui bisogna rispettare gli accordi pre-elettorali, che obbligano l’incasso delle prime cambiali, anche in spregio alle norme di diritto. Ed è ciò che è accaduto. Tuttavia qualcuno ha fatto loro rilevare che la rappresentanza di genere non è solo un pour parler ma un principio di diritto. Un obbligo imposto dalla norma. Per ricostruire i fatti basta leggere gli atti, la cui illegittimità è stata subito compresa anche dal Sindaco che è corso ai ripari. Ma il rimedio, come abbiamo osservato, è risultato peggiore del problema ed ha portato a conseguenze a loro inattese, vista la inaspettata partecipazione all’avviso pubblico, che ora li condurrà a compiere un altro pasticcio. Il sindaco con il suo decreto n. 7 del 19.06.2024, nel quale nulla dice circa l’impossibilità a ricoprire la carica di assessore dell’unica donna eletta in maggioranza, ha nominato i componenti della Giunta Comunale, individuando nelle persone del sig. Francesco Gonnella e del sig. Francesco Via rispettivamente, le figure del vicesindaco e dell’assessore, costituendo, così, di fatto, l’organo di governo con una sola rappresentanza di genere. Sempre in data 19.06.2024, in occasione del primo Consiglio Comunale, il Sindaco ha comunicato la nomina dei componenti della Giunta Comunale attribuendo ad ogni Consigliere Comunale delle deleghe, al pari e più degli assessori, anch’esse “illegittime” ( l’articolo 2, comma 186, lett.c) della legge 23.12.2009, n.191, modificato dal d.l. 25.1.2010, n.2, convertito in legge 26.03.2010, n.42, prevede che nei comuni fino a 3000 abitanti è possibile la delega da parte del sindaco di proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori) ed in particolare, all’unico Consigliere donna della maggioranza ha conferito tre importanti deleghe (più gravose di quelle assegnate al Vice Sindaco ed all’Assessore) quali famiglia, scuola e politiche sociale, quest’ultima particolarmente assorbente ed impegnativa attesa la presenza di ben due centri di accoglienza per minori non accompagnati sul territorio comunale”.
“In occasione del predetto Consiglio Comunale – continua Carnevale – il gruppo di minoranza ha fatto rilevare l’assoluta illegittimità del provvedimento del Sindaco, richiamando la sua attenzione sia all’invito rivolto, proprio alcuni giorni prima dalla Consigliera Regionale delle Pari Opportunità, Avv. Pipponzi, che alla consolidata giurisprudenza amministrativa formatasi materia. A fronte delle testuali parole del Sindaco “ Ne Prendiamo atto”, il giorno seguente, 20.06.u.v., il gruppo di minoranza ha formalizzato con una nota diretta al Sindaco, al Consigliere Regionale per le pari opportunità ed al Prefetto, il proprio disappunto per la palese violazione delle norme sul rispetto della parità di genere. Il Sindaco il giorno seguente, 21.06., di venerdì !!, a seguito della nostra diffida, avendo constatato la illegittimità del proprio decreto di nomina, ha frettolosamente indetto un “Avviso pubblico per la “presentazione di candidature per la nomina di una persona di sesso femminile in grado di ricoprire il ruolo di assessore comunale”.
“Ancora una volta un atto illegittimo! Il secondo su due adottati dalla neo amministrazione! Un atto ancora più grave del precedente in quanto in aperta in violazione dei principi di legalità, trasparenza, partecipazione e democrazia, che dimostrano (circostanza questa molto preoccupante) la non chiara conoscenza dei più elementari e basilari principi che regolano lo svolgimento di un qualsivoglia procedimento ammnistrativo. Anzitutto, nel citato Avviso è dato leggere che con il suindicato decreto sindacale “si è provveduto, provvisoriamente, alla nomina dei componenti la Giunta e del Vicesindaco […]”. Tale circostanza è falsa. Basta leggere il citato decreto sindacale per verificare come non via sia cenno o riferimento alcuno alla presunta “provvisorietà” della nomina della Giunta Comunale. Non solo. Il decreto sindacale non menziona, in alcun modo, propedeutiche attività istruttorie svolte al fine di reperire idonee aspiranti al soglio assessorile, né reca alcuna motivazione sulla ritenuta compatibilità con il parametro dell’equilibrio di genere della composizione della Giunta Comunale, né, men che meno, ad ipotetiche situazioni impeditive del rispetto del precetto normativo. Il disappunto cresce nel leggere quanto previsto dal citato Avviso pubblico. Anzitutto, lascia sgomenti leggere che il termine per la presentazione delle candidature viene fissato per il giorno 24.06.2024 alle ore 10:00 . Meno di 72 ore ricadenti, tra l’altro, tra sabato e domenica”.
“Ogni ulteriore commento sarebbe superfluo. Impressiona, poi, in senso negativo, leggere che la candidata dovrebbe possedere, tra gli altri, anche i seguenti requisiti: residenza da almeno 1 anno nel Comune di Pescopagano; assenza di conflitto di interesse con le funzioni inerenti all’incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte, adeguata esperienza tecnica, amministrativa e professionale, desumibile da curriculum vitae, non avere ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano posizioni direttive nel Comune di Pescopagano e/o la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussore. Inoltre, non essere stata candidata e non aver rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, con alcuno dei candidati nella altre liste concorrenti alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 (ovvero nella lista “Pescopagano Risorge”) e accettazione e sottoscrizione del programma amministrativo e politico della lista “Tradizione Innovazione – Lista civica per Pescopagano” e relativa condivisione dei valori etico-politici della maggioranza eletta”.
“Con ulteriore nota del giorno 22 la minoranza faceva notare al Sindaco che: l’art. 47, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ha previsto che “nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”; – in attuazione di tale disposizione normativa, l’art. 44, comma 3, dello Statuto del Comune di Pescopagano ha stabilito che “possono essere nominati assessori comunali anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, dotati di riconosciuta esperienza ed adeguata professionalità”;
– l’art. 55 del decreto legislativo n. 267 del 2000 dispone che “sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione”.
“Pertanto – continua Carnevale – del tutto illegittima è la previsione che limita la partecipazione all’Avviso ai soli cittadini residenti nel Comune di Pescopagano, peraltro con residenza da almeno 1 anno (previsione, quest’ultima, di cui è davvero arduo comprenderne la ragione). Oscura è la previsione di “non avere conflitto di interesse con le funzioni inerenti all’incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte. Requisito, questo, che potenzialmente esclude qualsiasi aspirante candidata e che, invero, quotidianamente involge i membri di qualsivoglia organo di governo, i quali hanno facoltà e diritto di astenersi dal voto in caso di conflitto o per sole ragioni di opportunità. Né è possibile comprendere a cosa il Sindaco faccia riferimento nel momento in cui richieda “adeguata esperienza tecnica, amministrativa e professionale”, previsione talmente generica da essere soltanto fumosa, prevedendo il ricordato art. 44, comma 3, dello Statuto soltanto la “riconosciuta esperienza ed adeguata professionalità”.
“Meraviglia, poi, la previsione di impedire la partecipazione non solo ai candidati della lista “Pescopagano Risorge”, ma addirittura ai parenti ed affini entro il terzo grado, introducendo, in un Comune con meno di 1600 abitanti, un requisito discriminatorio che involge tutti. Sconcerta, infine, la previsione di consentire la partecipazione solo a chi “incondizionatamente” sottoscriva il programma della lista “Tradizione Innovazione”, condividendone non meglio chiariti “valori etico-politici”. Ancora una volta, lo scrivente è costretto a ricordare al Sindaco che deve compiere la scelta degli assessori per garantire la tendenziale parità dei generi e non nell’ambito dei candidati o sostenitori o simpatizzanti della lista vittoriosa, anche in considerazione del fatto che gli assessori svolgono delicate ed importanti funzioni non al servizio della lista o del partito di riferimento, ma al servizio della cittadinanza. Lo stupore lascia poi il passo all’incredulità nel leggere nell’Avviso il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406. La predetta sentenza, infatti, ha afferrato a chiare lettere che “la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtà locali non particolarmente estese […]”.
“Delle due l’una: o il Sindaco non ha letto la sentenza o non ha compreso quanto dalla stessa affermato”. E in conclusione, Carnevale sostiene: “in entrambi i casi, la situazione sarebbe preoccupante. Per meglio facilitare il lavoro del Sindaco, nell’ottica di una “opposizione costruttiva”, come dallo stesso Sindaco richiesto, va richiamata un’altra sentenza del Consiglio di Stato che, citando l’art. 47 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che, come innanzi detto, consente di nominare assessori tutti i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, ha ribadito che “è pertanto in tale ambito che il sindaco deve compiere la scelta dei componenti della giunta per garantire la tendenziale parità dei generi e non solo nell’ambito del partito vittorioso, anche in considerazione del fatto che gli assessori svolgono delicate ed importanti funzioni non al servizio del partito di riferimento, ma al servizio della cittadinanza” (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 luglio 2014, n. 3938). In definitiva, è chiaro a tutti che i requisiti richiesti nell’Avviso sono stati previsti al solo fine di scoraggiare e ridurre al minimo, se non escludere, la presentazione di candidature, con la conseguenza che l’Avviso altro non è che uno strumento per eludere le norme di legge e di Statuto. Ad ogni buon conto, contrariamente a quanto programmato, a dispetto della asserita difficoltà a garantire la rappresentanza di genere e nonostante le tante preclusioni imposte dall’avviso, allo stesso hanno partecipato ben cinque donne. Per cui ora cosa dobbiamo aspettarci? Di certo un altro pasticcio”.
Giovanni Carnevale
ex Sindaco e attuale consigliere di minoranza al Comune di Pescopagano